L’uso degli impianto natatorio da parte dell’utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabilite nel presente Regolamento.
Gli impianti natatori sono aperti al pubblico nei giorni ed orari stabiliti stagionalmente dal Gestore dell’impianto.
La tabella recante il calendario annuale dei giorni ed orari di apertura è affissa all’ingresso del suddetto impianto natatorio o presso la segreteria del suddetto. Il pubblico è pregato di attenersi scrupolosamente all’orario di apertura e chiusura dell’impianto natatorio come sopra stabilito e le ulteriori regole connesse a tale osservanza, precisate nel presente Regolamento. In caso di chiusura dell’impianto, non sarà prevista alcuna assistenza ai bagnanti, perciò è severamente vietato l’ingresso in acqua e nei locali dell’impianto. In ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 15 minuti prima dell’orario di chiusura per consentire il graduale deflusso negli spogliatoi. I bagnanti sono avvisati dello scadere di tale termine con apposito segnale sonoro da parte degli assistenti bagnanti di turno.
Per poter fruire degli impianti natatori durante l’orario di apertura al pubblico, gli utenti dovranno versare la quota di tesseramento e munirsi del biglietto di ingresso singolo o della tessera di abbonamento o degli altri titoli di accesso eventualmente previsti dalla Gestione della piscina.
I titoli di ingresso di cui sopra sono acquistabili presso la segreteria dell’impianto.
I titoli di accesso agli impianti natatori non sono cedibili ed hanno la validità temporale negli stessi indicata.
L’accesso del pubblico può essere limitato in caso di affollamento.
Non è previsto il rimborso della quota pagata.
La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e revocare la concessione a chi turbi il buon ordine o il buon andamento del servizio, o arrechi offesa al decoro e alla morale.
Si consiglia di lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra il pasto ed il bagno.
I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ed è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.
Gli indumenti ed effetti personali non possono essere introdotti nel locale vasca della piscina interna. Essi vanno depositati negli armadietti disponibili nell’area spogliatoi. L’uso degli armadietti deve essere conforme ai seguenti criteri:
divieto di uso esclusivo a beneficio di singoli bagnanti;
divieto di chiusura permanente dell’armadietto;
temporaneità d’uso riservato al fine di consentire a rotazione a tutti gli utenti di fruire degli armadietti in dotazione;
possibilità per l’utente di utilizzare l’armadietto in condizioni di sicurezza;
La Direzione si riserva la possibilità di forzare le serrature dei lucchetti che a fine giornata fossero rimasti chiusi.
Non è consentito l’ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni superficiali, fasciature con cerotti e bendaggi, o alterazioni cutanee di sospetta natura infetta (verruche, dermatiti, micosi, ecc..) salva presentazione di certificato medico. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell’utilizzo della piscina sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare all’assistente bagnanti in servizio, prima dell’entrata in acqua, il proprio stato patologico.
I ragazzi con età inferiore ai 14 anni non potranno accedere agli impianti se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. Al fine dell’accesso e della permanenza nell’impianto, il personale di servizio verifica l’età dei ragazzi non accompagnati chiedendo loro di esibire un documento di riconoscimento.
Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell’impianto, l’Amministrazione, tramite il personale di servizio, ha facoltà di espellere dall’impianto coloro che con il proprio comportamento turbino l’ordine o la morale pubblica ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o nuociano comunque al regolare funzionamento del servizio. Questi bagnanti non avranno diritto al rimborso del biglietto d’ingresso.
Nell’area degli impianti è vietato:
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni stabilite nell’art. 13
In ciascuna cabina degli spogliatoi è ammessa la presenza di una sola persona per volta, con la sola eccezione di bambini/e accompagnati/e e di disabili. Per motivi igienici è obbligatoria la doccia con sapone prima di entrare in vasca. Al locale-vasca si accede solo con sandali di gomma o zoccoli.
I bambini possono accedere alla vasca riservata agli adulti solo se accompagnati da un adulto.
I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella zona di sicurezza, intendendo come tale l’area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo la testa al di sopra della superficie dell’acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni, ed a avvertire l’assistente bagnanti di turno del proprio grado natatorio.
In vasca:
E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere temporaneamente l’entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
Tutte le parti strutturali dell’impianto natatorio nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dello stesso devono essere usati con ogni riguardo. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali nonché alle aree intorno agli stessi saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.
L’Unione Nuoto Friuli si ritiene responsabile per eventuali incidenti in cui dovessero incorrere i propri iscritti o terzi nell’impianto natatorio durante l’orario di apertura, ed esclusivamente per l’intervallo di tempo necessario a svolgere la regolare attività per la quale ogni singolo soggetto ha sottoscritto un abbonamento.
Il concessionario non può in alcun caso subconcedere ad altri gli spazi acqua ottenuti in concessione.
Il concessionario assicura la presenza in piscina durante l’uso degli spazi acqua di un numero di collaboratori muniti di regolare brevetto di salvamento nuoto (rilasciato dalla F.I.N., dalla S.N.S., dalla F.I.S.A. o equipollente riconosciuto dal ministero e in corso di validità su tutto il territorio nazionale) non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa; a tal fine devono essere comunicati al competente Servizio i nominativi dei collaboratori incaricati dell’assistenza bagnanti nel numero minimo di almeno un assistente bagnanti ad uso esclusivo della vasca esterna e di un assistente bagnanti per la salvaguardia e la sicurezza dei bagnanti per le piscine interna.
Il concessionario deve far osservare scrupolosamente ai propri collaboratori ed iscritti le norme comportamentali di cui al presente regolamento, e quindi il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento.
L’ingresso all’impianto natatorio da parte di persone iscritte all’Associazione/Società concessionaria o di persone comunque autorizzate dal concessionario è consentito previa esibizione al personale della tessera di appartenenza all’Associazione/Società o di altro documento equivalente sottoscritto dal titolare della concessione o dal legale rappresentante dell’Associazione/Società.
Per la più specifica disciplina del rapporto tra l’Amministrazione gestionale ed i soggetti titolari di concessione d’uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori, si rinvia al regolamento comunale in materia di concessione degli impianti sportivi in uso temporaneo e alle convenzioni sottoscritte con i singoli soggetti ed allegate ai provvedimenti dirigenziali con cui si accoglie l’istanza di concessione in uso temporaneo degli spazi acqua.
L’uso degli impianti natatori, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività natatoria e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’Amministrazione, salvo vizi imputabili alla struttura dell’impianto.
La Direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che possano accadere ai bagnanti per comportamenti a loro imputabili.
I funzionari del Servizio competente, gli assistenti bagnanti ed il personale comunque incaricato allo svolgimento del servizio presso gli impianti natatori hanno l’obbligo di fare osservare il presente regolamento e hanno la facoltà di espellere dall’impianto chi non rispetti le regole agli artt. 6 e 7.
Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, la Polizia Comunale e/o gli Organi di Pubblica Sicurezza potranno procedere all’allontanamento coattivo degli interessati.
L’Unione Nuoto Friuli Società Sportiva Dilettantistica SRL, opera nell’ambito sportivo delle discipline acquatiche dal 1980. È regolata da uno Statuto ed è gestita da un Consiglio di Amministrazione che viene regolarmente eletto ogni quattro anni.
La Società Sportiva riconosce lo sport quale strumento sociale ed educativo ed aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.
La Società Sportiva ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.
La Società è apolitica e non professa alcun credo religioso.
Il Codice Etico della Società Sportiva reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano in seno alla Società nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
Il presente Codice si applica a tutti coloro che, in diverse forme, fanno parte della Società Sportiva ed in particolare a:
La partecipazione alla Società Sportiva in qualsivoglia funzione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.
Tutti i soggetti destinatari sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarne tutte le disposizioni, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.
La Società Sportiva s’impegna a:
La Società Sportiva, inoltre, garantisce che:
I Soci eletti negli organi direttivi o che ricevono deleghe e/o incarichi hanno l’obbligo di:
Inoltre i dirigenti della Società Sportiva s’impegnano a:
Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di garante del Codice Etico, hanno il compito di:
I tecnici devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Chi intraprende l’attività di tecnico deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, giudici arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione. I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s’impegnano a:
Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s’impegnano a:
I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a:
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque potranno adire ad azioni disciplinari. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
Per tutti i casi di cui sopra il Consiglio di Amministrazione potrà essere chiamato a rispondere ad eventuali ricorsi da parte dei soci soggetti all’azione disciplinare, così come previsto dall’art. 17 dello Statuto della Società.
Ogni tipo di decisione adottata dovrà essere comunicata al diretto interessato e verbalizzata.