Regolamento

Art.1 (Oggetto del Regolamento)

L’uso degli impianto natatorio da parte dell’utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabilite nel presente Regolamento.

Art.2 (Calendario e orario di apertura)

Gli impianti natatori sono aperti al pubblico nei giorni ed orari stabiliti stagionalmente dal Gestore dell’impianto.

La tabella recante il calendario annuale dei giorni ed orari di apertura è affissa all’ingresso del suddetto impianto natatorio o presso la segreteria del suddetto. Il pubblico è pregato di attenersi scrupolosamente all’orario di apertura e chiusura dell’impianto natatorio come sopra stabilito e le ulteriori regole connesse a tale osservanza, precisate nel presente Regolamento. In caso di chiusura dell’impianto, non sarà prevista alcuna assistenza ai bagnanti, perciò è severamente vietato l’ingresso in acqua e nei locali dell’impianto. In ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 15 minuti prima dell’orario di chiusura per consentire il graduale deflusso negli spogliatoi. I bagnanti sono avvisati dello scadere di tale termine con apposito segnale sonoro da parte degli assistenti bagnanti di turno.

Art.3 (Accesso all’impianto)

Per poter fruire degli impianti natatori durante l’orario di apertura al pubblico, gli utenti dovranno versare la quota di tesseramento e munirsi del biglietto di ingresso singolo o della tessera di abbonamento o degli altri titoli di accesso eventualmente previsti dalla Gestione della piscina.

I titoli di ingresso di cui sopra sono acquistabili presso la segreteria dell’impianto.

I titoli di accesso agli impianti natatori non sono cedibili ed hanno la validità temporale negli stessi indicata.

L’accesso del pubblico può essere limitato in caso di affollamento.

Non è previsto il rimborso della quota pagata.

La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e revocare la concessione a chi turbi il buon ordine o il buon andamento del servizio, o arrechi offesa al decoro e alla morale.

Si consiglia di lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra il pasto ed il bagno.

Art.4 (Regole di utilizzo di spogliatoi e armadietti)

I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ed è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.

Gli indumenti ed effetti personali non possono essere introdotti nel locale vasca della piscina interna. Essi vanno depositati negli armadietti disponibili nell’area spogliatoi. L’uso degli armadietti deve essere conforme ai seguenti criteri:

divieto di uso esclusivo a beneficio di singoli bagnanti;

divieto di chiusura permanente dell’armadietto;

temporaneità d’uso riservato al fine di consentire a rotazione a tutti gli utenti di fruire degli armadietti in dotazione;

possibilità per l’utente di utilizzare l’armadietto in condizioni di sicurezza;

  • obbligo di uso corretto anche sotto il profilo igienico.

La Direzione si riserva la possibilità di forzare le serrature dei lucchetti che a fine giornata fossero rimasti chiusi.

  • La scelta dello spogliatoio segue il sesso dell’adulto che accompagna il bambino.
  • Ove l’Amministrazione metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell’impianto per il periodo in cui l’utente fruisce dello stesso, intendendosi comunque esclusa qualunque possibilità di utilizzare il casellario come deposito di denaro, oggetti preziosi e beni di qualunque natura e specie di valore superiore a € 50,00. L’Amministrazione si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto casellario difforme da quello sopra precisato.
  • L’Amministrazione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi all’interno dell’impianto. Inoltre, non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno della struttura. Gli oggetti di valore devono essere depositati negli appositi armadietti, affidati al personale di servizio, o nell’apposito casellario se messo a disposizione.

Art.5 (Limitazione di accesso agli impianti)

 

Non è consentito l’ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni superficiali, fasciature con cerotti e bendaggi, o alterazioni cutanee di sospetta natura infetta (verruche, dermatiti, micosi, ecc..)  salva presentazione di certificato medico. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell’utilizzo della piscina sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare all’assistente bagnanti in servizio, prima dell’entrata in acqua, il proprio stato patologico.

I ragazzi con età inferiore ai 14 anni non potranno accedere agli impianti se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. Al fine dell’accesso e della permanenza nell’impianto, il personale di servizio verifica l’età dei ragazzi non accompagnati chiedendo loro di esibire un documento di riconoscimento.

Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell’impianto, l’Amministrazione, tramite il personale di servizio, ha facoltà di espellere dall’impianto coloro che con il proprio comportamento turbino l’ordine o la morale pubblica ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o nuociano comunque al regolare funzionamento del servizio. Questi bagnanti non avranno diritto al rimborso del biglietto d’ingresso.

Art.6 (Divieti)

Nell’area degli impianti è vietato:

  1. a) introdurre cani o altri animali;
  2. b) fumare (il divieto vige in qualunque zona salvo quelle in cui la possibilità di fumare sia espressamente autorizzata);
  3. c) consumare cibo e/o bevande negli spogliatoi, nei servizi, nelle docce e nel locale vasca;
  4. d) introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione, anche verbale, del personale addetto all’impianto;
  5. e) E’ vietato entrare nell’ambito della piscina (si fa riferimento al piano vasca) con scarpe da passeggio, sono obbligatorie le ciabatte o scarpette in gomma o zoccoli; E’ assolutamente vietato, anche agli accompagnatori l’ingresso negli spogliatoi senza copriscarpe;
  6. f) E’ fatto divieto entrare in piscina alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazioni da stupefacenti, ecc..) o anche in evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso, e degli altri frequentatori della piscina.
  7. g) introdurre radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche senza preventiva autorizzazione del personale di servizio;
  8. h) saltare i lavapiedi e  la doccia prima di entrare in piscina ;
  9. i) aggrapparsi alle docce e ad altri appigli nel locale docce;
  10. j) introdurre attrezzature ginniche ed altro materiale senza preventiva autorizzazione del personale di servizio, perciò, sarà vietato ai bagnanti l’uso delle pinne, di maschere, di palloni, o di quanto altro possa la Direzione ritenere pericoloso ai frequentatori della piscina;
  11. k) entrare in acqua senza la cuffia;
  12. l) introdurre ed usare videocamere o fotocamere subacquee ovvero attrezzature per il nuoto subacqueo, salvo preventiva autorizzazione del personale di servizio;
  13. m) giocare a palla dentro la vasca, sul bordo vasca e negli spazi per la ginnastica prenatatoria;
  14. n) schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;  sono proibite le spinte, i tuffi e i salti in acqua dai bordi delle vasche. Pericoloso può risultare il correre nelle immediate adiacenze delle vasche. Inoltre, viene proibito lo svolgimento di apnee prolungate ai bagnanti senza il consenso dell’assistente bagnanti di turno.
  15. o) fare la doccia senza costume da bagno ovvero circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi o nelle docce, in piscina e nei locali annessi; I costumi da indossare per l’accesso alle piscine devono essere adeguati all’igiene, alla morale e rispondenti alle disposizioni del personale di servizio.
  16. p) introdurre in vasca oggetti di qualunque specie, compresi palloni, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in particolare oggetti di vetro. E’ consentito l’uso in vasca del materiale didattico messo eventualmente a disposizione dell’Amministrazione; è altresì consentito ai soggetti titolari di concessione temporanea d’uso degli spazi acqua l’utilizzazione di attrezzature, materiali ed oggetti ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività collettive in piscina a condizione che la valutazione della compatibilità dei suddetti oggetti con il mantenimento delle normali condizioni d’uso della piscina, effettuata dall’Amministrazione, dia esito positivo e che, di conseguenza, all’interessato sia rilasciata preventiva autorizzazione scritta;
  17. q) eseguire tuffi di testa (salvo che non si sia in possesso della prescritta abilitazione rilasciata dalla FIN o da altra Federazione riconosciuta dalla legge), eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all’indietro;
  18. r) É fatto divieto sporcare, rovinare e rompere volontariamente il materiale messo a disposizione dal personale di servizio. Sarà vietato sporcare e rovinare, anche, il green.
  19. s) sputare nell’acqua delle vasche o spandervi liquidi di qualsiasi natura;
  20. t) urinare, defecare o detergere qualsiasi ferita in vasca;
  21. u) immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono cosparse di olii, creme, trucchi e sostanze similari di qualsiasi tipo;
  22. v) gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere;

L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni stabilite nell’art. 13

Art.7 (Regole di utilizzo dell’impianto)

In ciascuna cabina degli spogliatoi è ammessa la presenza di una sola persona per volta, con la sola eccezione di bambini/e accompagnati/e e di disabili. Per motivi igienici è obbligatoria la doccia con sapone prima di entrare in vasca. Al locale-vasca si accede solo con sandali di gomma o zoccoli.

I bambini possono accedere alla vasca riservata agli adulti solo se accompagnati da un adulto.

I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella zona di sicurezza, intendendo come tale l’area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo la testa al di sopra della superficie dell’acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni, ed a avvertire l’assistente bagnanti di turno del proprio grado natatorio.

In vasca:

  1. a) non è ammesso l’uso degli occhiali da vista o da sole;
  2. b) è ammesso l’uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili.
  3. c) è fatto obbligo dell’uso della cuffia da piscina.

 

  • Nelle corsie riservate al pubblico individuale per la pratica del nuoto libero è vietato l’esercizio di qualsiasi attività organizzata (ad esempio: lezioni individuali di nuoto o scuole nuoto). In ogni caso saranno messe a disposizione alla clientela sempre tre corsie.
  • E’ raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie, e non invece attraversando le stesse, onde evitare molestie agli altri nuotatori.
  • A seguito di un segnale sonoro (emesso in caso di emergenza) o di un segnale sostitutivo emesso a cura del personale di servizio, il pubblico dovrà rapidamente uscire dalle vasche.
  • E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere, ma soprattutto è fatto divieto di trascurare la raccolta differenziata e mescolare i rifiuti.

Art.8 (Sospensione entrata dei bagnanti)

E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere temporaneamente l’entrata dei bagnanti nei seguenti casi:

  1. a) affollamento dell’impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti;
  2. b) necessità ed urgenza di provvedere all’esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell’impianto;
  3. c) situazioni d’emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l’incolumità degli utenti e del personale di servizio.

Art.9 (Danni)

Tutte le parti strutturali dell’impianto natatorio nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dello stesso devono essere usati con ogni riguardo. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali nonché alle aree intorno agli stessi saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.

Art.10 (Assicurazione e responsabilità civile)

L’Unione Nuoto Friuli si ritiene responsabile per eventuali incidenti in cui dovessero incorrere i propri iscritti o terzi nell’impianto natatorio durante l’orario di apertura, ed esclusivamente per l’intervallo di tempo necessario a svolgere la regolare attività per la quale ogni singolo soggetto ha sottoscritto un abbonamento.

Art.11 (Disposizione per i soggetti titolari di concessione d’uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori)

Il concessionario non può in alcun caso subconcedere ad altri gli spazi acqua ottenuti in concessione.

Il concessionario assicura la presenza in piscina durante l’uso degli spazi acqua di un numero di collaboratori muniti di regolare brevetto di salvamento nuoto (rilasciato dalla F.I.N., dalla S.N.S., dalla F.I.S.A. o equipollente riconosciuto dal ministero e in corso di validità su tutto il territorio nazionale) non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa; a tal fine devono essere comunicati al competente Servizio i nominativi dei collaboratori incaricati dell’assistenza bagnanti nel numero minimo di almeno un assistente bagnanti ad uso esclusivo della vasca esterna e di un assistente bagnanti per la salvaguardia e la sicurezza dei bagnanti per le piscine interna.

Il concessionario deve far osservare scrupolosamente ai propri collaboratori ed iscritti le norme comportamentali di cui al presente regolamento, e quindi il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento.

L’ingresso all’impianto natatorio da parte di persone iscritte all’Associazione/Società concessionaria o di persone comunque autorizzate dal concessionario è consentito previa esibizione al personale della tessera di appartenenza all’Associazione/Società o di altro documento equivalente sottoscritto dal titolare della concessione o dal legale rappresentante dell’Associazione/Società.

Per la più specifica disciplina del rapporto tra l’Amministrazione gestionale ed i soggetti titolari di concessione d’uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori, si rinvia al regolamento comunale in materia di concessione degli impianti sportivi in uso temporaneo e alle convenzioni sottoscritte con i singoli soggetti ed allegate ai provvedimenti dirigenziali con cui si accoglie l’istanza di concessione in uso temporaneo degli spazi acqua.

Art.12 (Responsabilità)

L’uso degli impianti natatori, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività natatoria e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’Amministrazione, salvo vizi imputabili alla struttura dell’impianto.

La Direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che possano accadere ai bagnanti per comportamenti a loro imputabili.

Art.13 (Sanzioni)

I funzionari del Servizio competente, gli assistenti bagnanti ed il personale comunque incaricato allo svolgimento del servizio presso gli impianti natatori hanno l’obbligo di fare osservare il presente regolamento e hanno la facoltà di espellere dall’impianto chi non rispetti le regole agli artt. 6 e 7.

Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, la Polizia Comunale e/o gli Organi di Pubblica Sicurezza potranno procedere all’allontanamento coattivo degli interessati.

Codice etico

Art. 1 – Premessa

L’Unione Nuoto Friuli Società Sportiva Dilettantistica SRL, opera nell’ambito sportivo delle discipline acquatiche dal 1980. È regolata da uno Statuto ed è gestita da un Consiglio di Amministrazione che viene regolarmente eletto ogni quattro anni.

La Società Sportiva riconosce lo sport quale strumento sociale ed educativo ed aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

La Società Sportiva ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

La Società è apolitica e non professa alcun credo religioso.

 

Art. 2 – Il Codice Etico

Il Codice Etico della Società Sportiva reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano in seno alla Società nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 – I destinatari

Il presente Codice si applica a tutti coloro che, in diverse forme, fanno parte della Società Sportiva ed in particolare a:

  1. dirigenti;
  2. staff tecnico ed amministrativo;
  3. atleti ed allievi;
  4. genitori ed accompagnatori degli atleti;
  5. collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione;

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione

La partecipazione alla Società Sportiva in qualsivoglia funzione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.

Tutti i soggetti destinatari sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarne tutte le disposizioni, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 5 – La Società Sportiva

La Società Sportiva s’impegna a:

  1. operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
  2. diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il fair play che il successo agonistico.

La Società Sportiva, inoltre, garantisce che:

  1. tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce d’età;
  2. la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.

Art. 6 – Regole di comportamento

  1. Chiunque operi in seno alla Società Sportiva deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l’espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.
  2. Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l’immagine stessa della Società Sportiva.
  3. Tutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.
  4. Dovrà essere garantito il segreto d’ufficio nelle attività di propria competenza.
  5. I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione, devono inoltre rispettare i propri collaboratori e favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità.
  6. Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione all’attività esercitata.
  7. Tutti, nell’esercizio delle attività e funzioni loro affidate, devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la Società.
  8. È vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere pubblicamente giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine della Società Sportiva o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o Società.

I Soci eletti negli organi direttivi o che ricevono deleghe e/o incarichi hanno l’obbligo di:

  1. assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
  2. mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell’incarico;
  3. seguire le direttive della Società Sportiva, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del Sistema verso il mondo esterno;
  4. fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
  5. trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
  6. mantenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
  7. coinvolgere fattivamente gli organi decisionali della Società per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
  8. rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all’immagine della Società Sportiva e del movimento natatorio in senso lato.

Inoltre i dirigenti della Società Sportiva s’impegnano a:

  1. adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
  2. rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
  3. adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di garante del Codice Etico, hanno il compito di:

  1. divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
  2. pronunciarsi sulle violazioni ed adottare azioni disciplinari, ove ritenute necessarie (v. Art. 10);
  3. esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico.

Art. 7 – Lo Staff Tecnico

I tecnici devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Chi intraprende l’attività di tecnico deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, giudici arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione. I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s’impegnano a:

  1. comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
  2. promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
  3. non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
  4. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
  5. rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
  6. agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all’autonomia, all’auto responsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
  7. creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
  8. trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
  9. sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Art. 8 – Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s’impegnano a:

  1. onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, gareggiando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
  2. rifiutare ogni forma di doping;
  3. rispettare compagni di squadra e staff tecnico;
  4. tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.
  5. rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
  6. adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
  7. astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento sportivo;
  8. rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Art. 9 – I Genitori degli Atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a:

  1. non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
  2. accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
  3. astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
  4. incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
  5. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

Art. 10 – Azioni Disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque potranno adire ad azioni disciplinari. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

  1. richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità; a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all’intervento del Consiglio di Amministrazione, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani.
  2. richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di trasgressioni non gravi; a questa sanzione può fare ricorso direttamente il Consiglio di Amministrazione in virtù del mandato assegnatogli dallo Statuto della Società.
  3. sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni da parte dell’Atleta delle norme e/o reiterate ammonizioni; a questa sanzione può fare ricorso direttamente il Consiglio di Amministrazione in virtù del mandato assegnatogli dallo Statuto della Società.
  4. espulsione dalla Società Sportiva, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico; questa sanzione deve essere validata dal Consiglio di Amministrazione, sentite le parti.

Per tutti i casi di cui sopra il Consiglio di Amministrazione potrà essere chiamato a rispondere ad eventuali ricorsi da parte dei soci soggetti all’azione disciplinare, così come previsto dall’art. 17 dello Statuto della Società.

Ogni tipo di decisione adottata dovrà essere comunicata al diretto interessato e verbalizzata.

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